Nell’ambito della Finanziaria 2026 il Legislatore ha riproposto a favore delle imprese, in luogo del credito d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, l’iper ammortamento per gli investimenti in:
- beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;
- beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo.
La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:
- effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di “prenotazione” con effettuazione in data successiva);
- in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Ora, con la modifica del comma 427 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, è stato soppresso il vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti in uno Stato UE / SEE.
